Dal 12 marzo in vigore la riforma delle Camere di Commercio
Nuovo avvio per le Camere di Commercio. Nel segno di una sostanziale continuità, ma anche di un deciso rafforzamento del loro ruolo di istituzioni al servizio dell'economia e dei sistemi locali delle imprese.
Il 12 marzo segna l'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2010.
Ecco alcune delle principali novità introdotte dalla riforma.
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Natura giuridica
Si ribadisce, specificandola, l'autonomia degli enti camerali, che sono definiti "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."
Viene inserito e definito il concetto di “sistema camerale”, di cui fanno parte le Camere di commercio, le Unioni regionali, l’Unioncamere italiana, le loro società ed organismi strumentali, le Camere di commercio italiane all’estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.
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Funzioni e competenze
Vengono indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni:
- tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell’articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
- semplificazione per l’avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica;
- supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero;
- promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; vigilanza e controllo sui prodotti e sulla metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine delle merci;
- raccolta degli usi e delle consuetudini;
- cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
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Composizione del Consiglio camerale
Nel regolamento per la ripartizione dei Consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento, si deve tenere conto della classificazione Istat delle attività economiche e di quattro parametri: tre di essi già previsti nella precedente normativa (il numero delle imprese, l’indice di occupazione e il valore aggiunto), il quarto (l’ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore) introdotto dal decreto di riforma.
Dei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.
Fatti riconoscere